
La normativa si è rinnovata più volte negli ultimi anni, vediamo quali sono i casi in cui si rende obbligatorio far redigere l’attestato di prestazione energetica APE
La Certificazione Energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
Se si effettuano dei lavori di ristrutturazione, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, dell’impianto termico (caldaia), dell’isolamento di pareti perimetrali esterne o solai, etc.
da quando è obbligatoria la certificazione energetica
obbligo certificazione energetica da che anno
immobile esente da certificazione energetica
certificazione energetica costo
clausola certificazione energetica contratto locazione
1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (per atto notarile come per esempio il rogito o la permuta)
Prima che l’atto notarile sancisca il passaggio di proprietà dell’immobile, il proprietario deve prendersi carico di far redigere l’attestato APE e consegnarlo al Notaio che lo rende parte integrante della documentazione di compravendita dell’immobile (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05). L’attestato energetico APE viene quindi consegnato al nuovo proprietario che ne prende visione, per capire soprattutto i consumi stimati dell’immobile appena acquistato.
Le sanzioni per il proprietario nel caso in cui venisse riscontrata la mancanza dell’APE sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. L’atto, anche in mancanza dell’attestato, risulta comunque valido.
2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)
Nel D.Lgs 192/05 non si fa espressamente riferimento al caso di trasferimento a titolo gratuito per l’obbligatorietà dell’APE ma secondo l'applicazione vigente, anche senza l’onere delle sanzioni, è necessario far redigere l’APE anche in caso di donazione.
3. Affitto o Locazione di Immobile
Il conduttore dell’immobile in affitto deve espressamente dichiarare, sul nuovo contratto di locazione, di essere in possesso dell’attestato di prestazione energetica APE.
Il proprietario dell’immobile (locatario) deve rendere disponibile all'affittuario l’attestato APE per tutta la fase di contrattazione (l’attestato informa, in maniera semplice e chiara, sui reali consumi energetici dell’immobile) ed al momento della registrazione del contratto
In mancanza dell'APE non si può procedere con la registrazione del contratto di locazione presso gli sportelli dell’agenzia delle entrate (viene sempre richiesto dagli impiegati allo sportello), e si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000.
4. Annunci di vendita o locazione di unità immobiliari
Gli annunci immobiliari devono obbligatoriamente riportare l’indice di prestazione energetica globale dell’immobile, va da se che prima di esporre l’annuncio (on line oppure presso l’agenzia immobiliare), è necessario richiedere ad un certificatore accreditato dalla Regione l'attestato APE. Le sanzioni per chi crea ed espone l’annuncio arrivano ad un massimo 3000 euro.
5. Nuovi edifici
Un edificio di nuova costruzione deve rispondere a determinati requisiti dettati dalla normativa Europea e Nazionale sul risparmio energetico. Tali requisiti vengono resi “facilmente leggibili” proprio dal rilascio dell’ Attestato di Prestazione Energetica APE, nei confronti dell’acquirente, che così ha la reale percezione di ciò che sta acquistando, tutelandosi da eventuali errori di valutazione dell’immobile dal punto di vista dei consumi energetici.
Nella documentazione inerente il certificato di agibilità dell’immobile, come pure nei casi di ristrutturazione importante (superficie coinvolta maggiore del 25% dell’intero involucro edilizio), trova il suo posto l’attestato di prestazione energetica APE, che deve essere redatto da un certificatore accreditato estraneo sia alla progettazione che alla direzione lavori del nuovo edificio
Nei casi invece di presentazione delle pratiche SCIA o CILA è obbligatoria la presentazione del certificato AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) per la fase di collaudo e fine lavori
6. Edifici esistenti soggetti a ristrutturazione importante
La legge L. 90/2013 ha introdotto il concetto di “ristrutturazione importante”, ossia quegli interventi che coinvolgono una superficie maggiore del 25% dell’intero edificio (isolamento dei solai di copertura e di calpestio, verniciatura delle superfici esterne, etc). Anche alcuni interventi di "manutenzione ordinaria" possono essere riconducibili alla "ristrutturazione importante" in materia di risparmio energetico
Quindi per qualsiasi intervento di "ristrutturazione importante" sarà necessario dotare l'immobile di APE.
7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico
Tutti gli edifici pubblici con superficie maggiore di 250 mq necessitano dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Il D. Lgs 192/05 impone anche l’affissione dell’attestato APE per tutti gli immobili pubblici con superficie superiore oltre i 500 mq.
Anche gli istituti scolastici, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’APE non è sempre obbligatorio
L'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 sancisce i casi in cui l’APE non si rende necessario
-
gli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
-
edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
-
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
-
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
-
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
-
i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
-
i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile