top of page

Certificazione Energetica APE a Prato

certificazione energetica Prato

Prato accetta la sfida del clima quando nel 2014 decide di aderire al Patto dei Sindaci. L’adesione

presuppone un percorso per conoscere la natura delle proprie emissioni, una assunzione di

responsabilità di riduzione delle stesse, che potenzialmente trasforma i cittadini, ciascuno per la

propria parte, da spettatori a soggetti attivi.

Abbiamo visto che il Patto nasce come un accordo volontario che le città sottoscrivono per ridurre i gas serra; quello che pare un obiettivo 'alto', così alto da diventare distante, ha invece

ricadute molto prossime, sulla salute (qualità dell'aria) e sull'economia (minori spese per l'energia a fronte di usi più efficienti).

Durante il percorso, voluto a Prato dall’Amministrazione e chiesto dai Cittadini in un documento che deriva da un processo partecipativo, sono emerse realtà e progettualità appassionanti, un mosaico di iniziative di riduzioni della CO2 che restituisce un’immagine della città poco nota; l’augurio è che la conoscenza di quello che già avviene possa costituire il motore per nuove progettualità e moltiplicare le sinergie fra i soggetti. Il Patto dei Sindaci rappresenta l’occasione per aumentare la conoscenza reciproca e documentare, dandogli una finalità, tutto quello che viene fatto nel campo della riduzione e della razionalizzazione dell’uso dell’energia.

Il PAES di Prato ha concluso la prima parte del suo iter, ed è stato approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 97 del 10 dicembre 2015. L’IBE ha contabilizzato che le emissioni totali del

territorio nel 2009, anno preso a riferimento dal Piano, ammontano a 968.913 tCO2. L’Inventario

base delle emissioni ha messo in luce come nel 2009 le principali fonti delle emissioni siano state il consumo di elettricità e gli usi industriali e artigianali.

Le disposizioni regionali (articoli 3 e 4 del regolamento 17/2010) avevano ampliato il campo di obbligatorietà della Certificazione Energetica rispetto alla normativa nazionale originaria. Ora la Legge 90/2013 è andata in generale anche oltre quelle disposizioni.

Secondo il nuovo Dlgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal DL 145/2013 si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:

  • costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per "costruiti" gli edifici/immobili di nuova costruzione);

  • sottoposti a "ristrutturazioni importanti" (vedi la definizione di "ristrutturazione importante" all'art. 2 del Dlgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità;

  • venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel "venduti" i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull'A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato)

  • locati ad un nuovo locatario.

Vi sono esclusioni equivalenti alla normativa regionale:

  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Vi sono esclusioni più ampie della normativa regionale:

  • edifici rurali non residenziali non solo se riscaldati dal processo produttivo ma anche se semplicemente sprovvisti di impianti di climatizzazione

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore non a 25 mq ma a 50 mq

  • anche gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

Contact
bottom of page