top of page
Ecobonus 110.jpg

La certificazione energetica APE nella pratica per l'Ecobonus 110

Gestiamo l'intera pratica, dal sopralluogo all'analisi di fattibilità, fino al deposito della CILAS e conseguentemente il deposito ENEA ed il Visto di Conformità per l'Agenzia delle entrate

Ecobonus 110.jpg

Grazie al nuovo Decreto Rilancio - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, si applica al 110% per tutte le spese ammesse sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Gli interventi ammissibili sono quelli per la realizzazione dell’isolamento termico dell’involucro di almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio e quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, sia in zone comuni di edifici condominiali, che in edifici unifamiliari.

A questi, si aggiungono gli interventi di efficientamento energetico previsti dal DL n.63/2013 e l’installazione di impianti solari fotovoltaici, purché eseguiti in combinazione con almeno uno di quelli precedentemente citati.

I soggetti che possono accedere al super Bonus al 110% sono i condomini, le persone fisiche, gli Istituti Autonomi Case Popolari ed Enti con simili finalità sociali e le cooperative edilizie. Per tutti gli interventi sono fissati dei tetti di spesa massimi e dei requisiti minimi da soddisfare. Per questi ultimi, il decreto rimanda ai requisiti del DL n. 63/2013, poi modificato dalla legge n.90 del 3 agosto 2013, ma specifica anche che è necessario migliorare di almeno due classi energetiche le prestazioni dell’edificio sul quale si effettuano i lavori

Tra le novità è possibile usufruire del bonus fiscale in 5 rate annuali di pari importo

COSA POSSO RISTRUTTURARE?

La condizione per ottenere il superbonus 110% è quella di eseguire importanti lavori di riqualificazione energetica degli edifici come:

  • cappotto termico (è fondamentale che gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’edificio interessino una quota superiore al 25% della superficie disperdente lorda);
     

  • caldaie a condensazione di calore con efficienza almeno pari alla classe A (solo in condominio);
     

  • impianti a pompa di calore;
     

  • sistemi ibridi;
     

  • sistemi di microcogenerazione.


Per la parte impiantistica eseguita in condominio o in case singole è necessario che venga effettuata una sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda e non una nuova installazione.

Condizione per accedere è che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche o dalla classe B alla A (la più alta), certificando il tutto con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E). Gli interventi dovranno essere comunicati all’Enea.

QUANTO POSSO SPENDERE?

Ovviamente non è possibile usufruire dell’Ecobonus 110% per qualsiasi cifra spesa, ma per ogni intervento è stato definito un tetto massimo:

  • cappotto termico – fino a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM);
     

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio - fino a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento dell’impianto sostituito;
     

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio in abitazione singola – fino a 30.000 euro. È riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento dell’impianto sostituito.

 

HO I REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS?

Il nuovo decreto identifica dove posso essere eseguiti i lavori di riqualificazione energetica che possono usufruire dell’agevolazione:

  • prime case e seconde case in condominio per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
     

  • unità immobiliari per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
     

  • le villette bifamiliari, avendo parti in comune, rientrano nella nozione di condominio per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
     

  • seconde case unifamiliari solo per gli interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.Possono usufruire del bonus le persone fisiche.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA O SCONTO IN FATTURA?

In alternativa alla detrazione è possibile optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore o con la cessione del credito alle imprese esecutrici dei lavori, alle banche o ad altri intermediari finanziari.Tra le novità è necessario che la cessione del credito e dello sconto in fattura siano vidimati con apposito visto di conformità.

bottom of page