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Ecobonus 110 - caldaia e cappotto termico

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Si può sostituire la caldaia se l'appartamento si trova in un condominio che coibenta le pareti con cappotto termico

Gestiamo l'intera pratica, dal sopralluogo all'analisi di fattibilità, fino al deposito della CILAS e conseguentemente il deposito ENEA ed il Visto di Conformità per l'Agenzia delle entrate

Caldaia abbinata a cappotto termico in condominio

Il beneficiario vive in un appartamento all’interno di un palazzo condominiale, sprovvisto di impianto centralizzato di riscaldamento (ogni appartamento è riscaldato autonomamente), che sta effettuando la coibentazione delle pareti esterne tramite cappotto termico) beneficiando del Superbonus (Ecobonus 110), raggiungendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di sostituire la caldaia e gli infissi. In questa situazione:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre incluso gli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% per la spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Quindi, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 quote annuali da 1.760 euro;

  • se intende sostituire anche i servizi igienici, sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria e, quindi, le relative spese possono essere detratte in misura pari al 50%, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

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