
La certificazione energetica APE nel contratto di affitto immobile
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (appartamenti, negozi, case indipendenti, etc) devono essere obbligatoriamente registrati dall'affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno.
La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.
Il contratto di locazione può essere registrato:
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utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
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richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
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incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato energetico (rilasciato dal certificatore energetico accreditato), sull'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia della certificazione energetica APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).