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certificazione energetica Toscana

Regione TOSCANA: la trasmissione telematica dell’attestato di prestazione energetica ape adesso e’ obbligatoria

Dal 18/02/2019 gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) della Regione Toscana possono essere trasmessi esclusivamente tramite il portale SIERT (Sistema Informativo Efficienza Energetica Regione Toscana). A stabilirlo il D. Dirig. Toscana n. 1963/2019 pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2019, Parte II.

Con l’art. 23-bis, inoltre, la Regione istituisce un “Sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, di seguito indicato come Sistema di Riconoscimento”. Il Sistema di Riconoscimento, gestito nell’ambito del SIERT, è costituito da appositi elenchi contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di ispezione d egli impianti termici. Tali elenchi sono pubblicamente consultabili nell’apposita sezione del portale web del SIERT. Ai sensi dell’art. 23-bis, l’APE è trasmesso dai certificatori alla Regione attraverso il SIERT, istituito con l’art.23-ter. Sulla base dei riferimenti normativi sopra riportati, è stato predisposto il modulo APE del SIERT. La piattaforma è raggiungibile al link: https://www.siert.regione.toscana.it/ape/views/login.php attraverso il quale ci si potrà registrare al sistema o accedere alla propria area personale. Attualmente l’accesso al sistema avviene tramite username e password, ma nei prossimi sviluppi del Sistema Informativo, ai sensi dell’art.23 c.2 della LR 39/2005, l’accesso sarà assicurato attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione e accesso prevista dalla LR 1/2004. Nel modulo APE l’utente è identificato dal proprio codice fiscale e può registrarsi al Sistema con più profili; ogni utente potrà poi scegliere con quale profilo accedere di volta in volta al Sistema. Ogni profilo si differenzia per funzionalità e permessi.

Il Decreto stabilisce altresì che l'attestato trasmesso deve, a pena d'invalidità:
- contenere il codice identificativo generato dallo stesso modulo APE del SIERT;
- essere firmato digitalmente dal tecnico incaricato.

 

Le disposizioni regionali (articoli 3 e 4 del regolamento 17/2010) avevano ampliato il campo di obbligatorietà della Certificazione Energetica rispetto alla normativa nazionale originaria. Ora la Legge 90/2013 è andata in generale anche oltre quelle disposizioni.

Secondo il nuovo Dlgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal DL 145/2013 si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:

  • costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per "costruiti" gli edifici/immobili di nuova costruzione);

  • sottoposti a "ristrutturazioni importanti" (vedi la definizione di "ristrutturazione importante" all'art. 2 del Dlgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità;

  • venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel "venduti" i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull'A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato)

  • locati ad un nuovo locatario.

Vi sono esclusioni equivalenti alla normativa regionale:

  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Vi sono esclusioni più ampie della normativa regionale:

  • edifici rurali non residenziali non solo se riscaldati dal processo produttivo ma anche se semplicemente sprovvisti di impianti di climatizzazione

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore non a 25 mq ma a 50 mq

  • anche gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

Sinonimi di Certificazione Energetica in Toscana

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