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certificazione energetica APE

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APE in Emilia Romagna: Riferimenti Legislativi

L'Emilia Romagna è una delle Regioni italiane che ha istituito normative specifiche per la certificazione energetica degli edifici. In particolare, dal 1° luglio 2008 sono in vigore le disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (D.A.L. 156/2008) e s.m.i. Con questa deliberazione dell'Assemblea legislativa, la Regione ha recepito la Direttiva 2002/91/CE, in attuazione dell'art. 25 della Legge regionale 23/12/2004 n. 26, in coerenza con le linee guida del decreto legislativo 192/2005. La normativa regionale, in armonia con le direttive comunitarie e nazionali, disciplina le modalità e le procedure della certificazione energetica degli edifici, l'allestimento di un sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici e l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori.

L'obbligo della certificazione energetica in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, è richiesta la redazione dell'APE nei seguenti casi:

  1. Nuova costruzione (a cura del costruttore);

  2. Demolizione e ricostruzione o ristrutturazione integrale di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (a cura del costruttore);

  3. Compravendita di edifici o singole unità immobiliari (a cura del venditore);

  4. Locazione (anche singole unità immobiliari) e affitto a partire dal 1° luglio 2010 (a cura del proprietario);

  5. Richiesta incentivi o agevolazioni di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti;

  6. Edilizia pubblica;

  7. Annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari (DGR 26 settembre 2011 n. 1366).

Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica le seguenti categorie di edifici ed impianti:

  1. Immobili e impianti ricadenti nell'ambito della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (TU 42/2004);

  2. Gli immobili di valore storico-architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale (L.R. 20/2000);

  3. I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando riscaldati per esigenze del processo produttivo;

  4. I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

  5. Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio;

  6. Gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi energetici (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, ecc.).

Elenco regionale soggetti abilitati

In Emilia Romagna, l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere redatto e rilasciato da un soggetto esperto ed indipendente, iscritto nell'elenco ufficiale istituito presso l'Organismo Regionale di Accreditamento. Le funzioni di questo organismo sono svolte, dal 1° maggio 2012, dalla Società in-house Nuova Quasco Soc. Cons. a r.l. (ex Delibera di G.R. n. 429 del 16 aprile 2012).

Requisiti di iscrizione

Ai sensi della D.A.L. 156/2008 punto 7.1, possono essere accreditati come soggetti certificatori tecnici professionisti, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di appartenenza (architetti, ingegneri, geometri) e con adeguata competenza, comprovata da abilitazione all'esercizio della professione e da un'esperienza almeno annuale o dalla partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell'esame finale. Con Delibera di G.R. n. 1754 del 28/10/2008 sono stati definiti i criteri per la realizzazione dei corsi di formazione per "certificatore energetico" accreditati dalla regione Emilia Romagna. L'Emilia Romagna ha inoltre stabilito accordi con altre Regioni per il mutuo riconoscimento dei certificatori.

Attestato di Certificazione Energetica

La Regione Emilia Romagna non ha predisposto un modello specifico di APE ma ha fornito indicazioni sulle modalità di stesura nella D.A.L. 156/2008 – Allegato 7. Riguardo alla procedura di calcolo utilizzata per la valutazione degli indicatori energetici, la Regione ha previsto le seguenti metodologie:

  1. Calcolo di progetto o standardizzato, con riferimento alle norme UNI/TS 11300 e loro successive modifiche ed integrazioni;

  2. Calcolo da rilievo sugli edifici, che prevede tre livelli di approfondimento: a. Rilievo in sito (applicabile a tutte le tipologie edilizie); b. Metodo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3.000 metri quadrati; c. Metodo semplificato, applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1.000 metri quadrati.

Catasto energetico degli edifici della Regione Emilia Romagna

L'Emilia Romagna è tra le cinque regioni in Italia ad aver attivato un catasto energetico digitale, ovvero un sistema di registrazione telematica degli attestati emessi basato su uno specifico software ("S.A.C.E. - Sistema certificazione energetica degli edifici"). Pertanto, gli unici attestati di certificazione energetica validi sono quelli registrati in tale sistema, e non possono essere sostituiti dalle "autodichiarazioni" del proprietario previste dalle Linee guida nazionali.

Controlli

La Regione Emilia Romagna ha avviato, in via sperimentale, controlli a campione sulle certificazioni energetiche emesse, affidando all'Organismo regionale di Accreditamento le funzioni di vigilanza e controllo. Le attività sono svolte in via preventiva, ossia prima della registrazione definitiva dell'Attestato sottoposto a controllo.

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