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Attestato di Prestazione Energetica APE in Liguria 

Certificato energetico APE Liguria

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  • verifica documentale manutenzione caldaia (DPR 74/2013)

  • Interventi migliorativi per raggiungere la classe E (EPBD 2024) 

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Struttura competente per l’attuazione della certificazione energetica
Direzione generale di area sviluppo economico - Settore Energia e Sviluppo del sistema logistico e portuale Indirizzo: Via Fieschi 15, 16121 Genova
E-mail: energia@regione.liguria.it
Tel. 010 548 4152

Sito internet informativo https://www.regione.liguria.it/homepage-sviluppo-economico/come fare-per-sviluppo-economico/certificazione-energetica.html

Sito internet regionale/provinciale concernente la banca dati degli APE https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CERTIFICAZIONE_ ENERGETICA_CITTADINI https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CERTIFICAZIONE_ ENERGETICA_PROFESSIONISTI https://www.regione.liguria.it/homepage-sviluppo-economico/ cosa-cerchi/energia-competenze-regionali/certificazione-energetica statistiche.html

Sito internet concernente il catasto degli impianti termici di cui all’art. 10, comma 4, del D.P.R. 74/2013 https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITE

Sito internet concernente l’implementazione di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente.html

Sito internet per la consultazione dell’elenco dei certificatori energetici iscritti https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CERTIFICAZIONE_ ENERGETICA_CITTADINI

Ente di accreditamento dei certificatori energetici
IRE S.p.A. Sede operativa: Via San Giorgio 1- 16128, Genova certificazioneenergetica@ireliguria.it
Tel.: 010/8403225

Ente deputato alla gestione della procedura di certificazione energetica degli edifici
Organismo dell’Ente Locale Autorità preposta al monitoraggio e al controllo degli APE IRE S.p.A. Sede operativa: Via San Giorgio 1- 16128, Genova certificazioneenergetica@ireliguria.it Tel.: 010/8403225

Riferimenti legislativi vigenti in tema di efficienza energetica degli edifici-L.R. 22/2007 e s.m.i. “Norme in materia di energia”;-R.R. 1/2018 e s.m.i. “Regolamento di attuazione dell’art. 29 della L.R. 29/05/2007, n. 22 (norme in materia di energia)”.

Riferimenti legislativi vigenti in tema di certificazione energetica degli edifici-L.R. 22/2007 e s.m.i. “Norme in materia di energia”;-R.R. 1/2018 e s.m.i. “Regolamento di attuazione dell’art. 29 della L.R. 29/05/2007, n. 22 (norme in materia di energia)”;-D.G.R. 447/2014 “Approvazione di criteri e dei requisiti per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi, e dei corsi di formazione per certificatore energetico”. Riferimenti legislativi vigenti relativi all’incentivazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici L.R. 22/2007 e s.m.i. “Norme in materia di energia”;

Esistenza del catasto energetico locale e modalità di deposito degli APE
SIAPEL (Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica in Liguria) richiede il caricamento del file XML (coerente con lo schema XSD esteso - versione 5) e del cor rispondente file PDF, entrambi firmati digitalmente. Prima di procedere con la protocollazione dell’APE il Certificatore deve fornire alcune informazioni relative agli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale presenti.

Modalità di consegna dell’APE
tramite il portale telematico regionale: https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CERTIFICAZIONE_ENERGETICA_PROFESSIONISTI

Formato ed emissione dell’APE
I file XML e PDF degli APE devono essere redatti dal certifica tore tramite software commerciali validati dal CTI e devono essere firmati digitalmente e caricati sulla piattaforma re gionale.

Esistenza di un catasto degli impianti termici e eventuale integrazione con il catasto energetico locale
La Regione Liguria ha avviato nel 2024 un percorso trien nale, sostenuto da fondi del PR FESR Liguria 2021-2027, finalizzato all’aggiornamento del CAITEL (CAtasto Impianti TErmici Ligure), per la sua migrazione in un ambito PWA (Progressive Web App) utilizzabile anche da device mobili; tra le sue finalità la digitalizzazione del libretto d’impianto (a regime dal 5 maggio 2025 per i nuovi accatastamenti e dal 2026 per gli impianti attualmente censiti) ed il potenzia mento dell’interconnessione tra il SIAPEL (Sistema Informa tivo degli Attestati di Prestazione Energetica in Liguria) ed il catasto degli impianti termici. La chiave di interconnessione individuata tra le due banche dati è il codice POD. Il percorso è stato condiviso nell’ambito di un tavolo tecnico permanente cui partecipano le autorità competenti ai con trolli della regolare conduzione degli impianti, le associazio ni di categoria delle ditte di installazione e manutenzione e Adiconsum in rappresentanza dei responsabili di impianto. Il software è stato realizzato dalla in house Liguria Digitale, che aveva già realizzato CAITEL; il coordinamento tecnico e la validazione del prodotto è in capo a IRE SpA.

Mutuo riconoscimento dei certificatori energetici operanti in Regioni o Province Autonome diverse
Al fine dell’iscrizione all’elenco dei certificatori della Regione Liguria sono riconosciuti i corsi di formazione con supera mento dell’esame finale, ai sensi del DPR n. 75/2013, auto rizzati da Regione Liguria, da altra Regione o dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Costi amministrativi degli APE
Gestione del processo di certificazione energetica, manu tenzione software CELESTE 3.1 per la certificazione energe tica, gestione e manutenzione del SIAPEL e del CAITEL.

Sanzioni amministrative da somministrare al certificatore in caso di controlli
L.R. n. 22/2007 e s.m.i. “Norme in materia di energia”; R.R. n. 1/2018 e s.m.i. “Regolamento di attuazione dell’art. 29 della L.R. 29/05/2007 n. 22 (Norme in materia di energia)”; Per le sanzioni la norma regionale rimanda alle disposizioni nazionali.

Controlli della qualità degli APE
L’attuale normativa di riferimento per i controlli sugli APE è composta dalla l.r. n. 22/2007 e s.m.i. E dal r.r. n. 1/2018 e s.m.i. Quest’ultimo prevede di sottoporre a verifica almeno il 2% degli APE protocollati dal SIAPEL (sistema informativo degli attestati di prestazione energetica in Liguria) durante l’anno solare antecedente a quello in cui si effettuano le verifiche. Il campione di ape da verificare viene suddiviso in due parti uguali, sorteggiate rispettivamente nei mesi di gennaio e marzo. Per ogni estrazione, il r.r. n. 1/2018 e s.m.i. Prevede di formare una graduatoria definita sulla base del “punteggio di non conformità” attribuito a ciascun APE attraverso controlli di tipo documentale, principalmente realizzati sulla base del confronto rispetto a dati statistici di riferimento. Per ogni graduatoria, gli APE con un “punteggio di non conformità” superiore o uguale a 18 vengono sottoposti ad ulteriori controlli ed in particolare: Controlli di tipo documentale più approfonditi, se l’ape occupa una posizione successiva alla trentesima; Controlli che prevedono un sopralluogo per gli APE che occupano le prime trenta posizioni di ciascuna graduatoria o per i quali gli approfondimenti documentali non sono risultati sufficienti per definire l’esito della verifica. Nel 2024 il campione degli APE corrispondente al 2% degli attestati trasmessi al SIAPEL durante l’anno solare è risultato pari a 948 ape. A seguito dell’attribuzione del “punteggio di non conformità”, 441 ape sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti documentali, 110 ape sono stati sottoposti a verifica con sopralluogo (60 ape in quanto presenti nelle prime 30 posizioni delle graduatorie di non conformità e 50 ape a seguito degli ulteriori accertamenti documentali che non sono risultati sufficienti per definire l’esito).

Sanzioni irrogate a seguito del controllo degli APE
Nel 2024 sono state irrogate 35 sanzioni come da L.R. 22/2007 e s.m.i. (che rimanda al D. Lgs. 192/2005 s.m.i.)

Statistiche elaborate dagli enti locali e trasparenza
La Regione Liguria effettua analisi statistiche sulla base delle informazioni contenute all’interno dei file XML degli APE trasmessi alla Regione. Attualmente alcuni indicatori calcolati tramite le analisi statistiche sugli APE sono utilizzati quali valori di riferimento nell’ambito della procedura di verifica degli attestati e per la caratterizzazione del parco edilizio ligure. A dicembre 2022 con D.G.R. 1334 del 28/12/2022 sono stati aggiornati i valori statistici di riferimento riportati nell’allegato A al R.R. n. 1/2018 e s.m.i. La metodologia e le ipotesi sono precisate nel documento approvato con Decreto del Dirigente n. 8037 del 19/12/2022 “Approvazione del documento metodologico contenente le analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo di riferimento 15/12/2016 – 31/12/2020 al fine della caratterizzazione del parco edilizio ligure”.

Corsi di formazione per i certificatori energetici
La Regione ha disciplinato i corsi di formazione istituendo un sistema di riconoscimento degli enti formatori, per autorizzare gli stessi a svolgere corsi riconosciuti ai fini dell’iscrizione all’elenco dei soggetti certificatori. (D.G.R. 18 /04/2014 n. 447 e s.m.i.). Durata: La Regione rimanda alle disposizioni nazionali

Calcolo della prestazione energetica dell’edificio
a partire dal 1° gennaio 2025 il software CELESTE per la cer tificazione energetica è stato dismesso. Il sistema informativo regionale accetta file XML e PDF re datti con software certificati dal CTI.

Recepimento delle Direttive 2002/91/CE, 2010/31/UE e 2018/844/UE

Recepimento della Direttiva 2002/91/CE L.R. 22/2007 “Norme in materia di energia”. Recepimento della Direttiva 2010/31/UE L.R. 22/2007 “Norme in materia di energia”; L.R. 23/2012 “Modifiche alla L.R. 29/05/2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/05/2010, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia”; L.R. 32/2016 “Modifiche alla L.R. 29/05/2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione”. Recepimento della Direttiva 2018/844 La normativa regionale demanda al D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e quindi ha recepito le nuove disposizioni nazionali (D.Lgs. 48/2020).

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Il portale italiano dedicato alla Certificazione Energetica APE. certificazione-energetica-facile.com vanta un’esperienza decennale nel settore dell’Attestato di Prestazione Energetica in Italia. L’azienda si avvale di esperti in materia e di una rete di professionisti Energetici certificati e accreditati dalla Regione Lazio e qualificati da Casa Energia Green, Esco certificata, che redigono gli Attestati di Prestazione Energetica APE e collaborano con il team per offrire un servizio professionale e affidabile.

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La Certificazione Energetica APE in Liguria

La Certificazione Energetica APE in Liguria è un documento che assegna una classe energetica ad un immobile in base al suo consumo di energia per il riscaldamento.

Il 1 marzo 2018 è entrato in vigore il regolamento regionale 21 febbraio 2018 n.1, in attuazione dell’articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n.22. Tale Regolamento sostituisce il regolamento regionale 13 novembre 2012 n. 6 e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014 n. 1673 (Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici).

Il regolamento regionale n.1/2018 definisce:

  1. i criteri per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;

  2. la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);

  3. i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;

  4. le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);

  5. i criteri per l’interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

Il regolamento regionale n.1/2018 è stato successivamente modificato con il regolamento regionale n.5/2019

Liguria: nuovi criteri per la certificazione energetica

La Regione Liguria ha approvato i nuovi criteri e requisiti per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, definendo anche le condizioni per l’accreditamento degli organismi formativi e per i corsi destinati ai certificatori. Con il provvedimento sono state revocate le precedenti deliberazioni regionali del 2008, 2009 e 2012.

Il processo di certificazione in Liguria

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che descrive le prestazioni energetiche di un edificio o di una singola unità immobiliare. Viene redatto da un tecnico abilitato, sulla base di un’analisi dell’involucro edilizio (pareti, coperture, serramenti, solai) e degli impianti presenti (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione e, per gli immobili non residenziali, illuminazione e trasporto).

La classificazione energetica va dalla classe A4 (massima efficienza) alla classe G (consumi più elevati). L’obiettivo è fornire informazioni chiare e immediate sulla qualità energetica dell’immobile e promuovere una maggiore consapevolezza sui temi del risparmio energetico.

Secondo il D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche, l’APE è obbligatorio in caso di:

  • nuove costruzioni;

  • compravendita;

  • locazione;

  • ristrutturazioni importanti;

  • edifici pubblici aperti al pubblico con superficie superiore a 250 mq.

In Liguria l’attestato può essere rilasciato esclusivamente da professionisti iscritti nell’Elenco regionale dei soggetti abilitati.

Modalità operative

Il tecnico incaricato deve effettuare un sopralluogo obbligatorio per rilevare caratteristiche geometriche, costruttive e impiantistiche. I dati raccolti vengono elaborati tramite software compatibili con il sistema regionale.

Una volta predisposto l’APE, il professionista lo trasmette attraverso la banca dati regionale SIAPEL e versa un contributo di 20 euro a copertura delle spese amministrative. Completata la procedura, consegna al committente l’attestato firmato e timbrato, insieme alla ricevuta con numero di protocollo rilasciata telematicamente dalla Regione.

Durata e aggiornamento

L’APE ha validità massima di 10 anni, ma deve essere aggiornato in caso di interventi che comportino una modifica della classe energetica. La validità è inoltre subordinata al rispetto dei controlli di efficienza degli impianti, in particolare quelli termici.

Contenuti dell’APE

Il documento si articola in cinque pagine:

  1. Dati generali: informazioni catastali, destinazione d’uso, servizi energetici presenti e motivazione della certificazione, oltre alla classe energetica e all’indicatore di prestazione globale.

  2. Prestazioni e consumi: dettaglio delle fonti energetiche, consumi annui stimati, quota rinnovabile, emissioni di CO₂ e raccomandazioni per eventuali miglioramenti.

  3. Energia prodotta in sito: quantità di energia generata ed eventualmente esportata, con ulteriori dati tecnici su edificio e impianti.

  4. Interventi migliorativi e dati del certificatore: indicazioni sugli incentivi disponibili, dichiarazione di indipendenza del tecnico, estremi del sopralluogo e software utilizzato.

  5. Note esplicative: informazioni utili per agevolare la lettura dell’attestato.

Con l’aggiornamento normativo, la Liguria rafforza il quadro regolamentare della certificazione energetica, definendo criteri più chiari sia per i professionisti sia per gli enti formativi, e consolidando le procedure di gestione e controllo a livello regionale.

Il mercato immobiliare in Liguria

Nel 2025 la Liguria si distingue tra le aree più dinamiche del panorama immobiliare italiano. Nel primo semestre le compravendite sono aumentate del 21% rispetto allo stesso periodo del 2024, contro una crescita nazionale del 9%. Dopo una fase di assestamento durata due anni, il mercato regionale è tornato a espandersi, sostenuto da maggiore fiducia e condizioni di credito favorevoli.

Tempi di vendita più rapidi della media

Uno dei punti di forza è la velocità delle transazioni: le abitazioni vengono vendute in media in 146 giorni, meno dei 153 giorni rilevati a livello nazionale. A Genova il dato è ancora migliore, con una media di 140 giorni, a conferma del buon dinamismo del capoluogo.

Prezzi in aumento ma ancora accessibili

A Genova i valori crescono in modo progressivo ma restano competitivi rispetto ad altre città del Nord. Dal 2022 al 2025 il prezzo medio è salito del 18%, passando da 1.170 a 1.386 euro al metro quadro. Nonostante l’incremento, le quotazioni rimangono inferiori a quelle di Milano e Torino, favorendo sia le famiglie sia chi acquista per investimento.

Parallelamente, il mercato degli affitti mostra rendimenti interessanti: nel secondo semestre 2024 i canoni a lungo termine sono cresciuti del 7,6%. Tuttavia, sul lungo periodo il valore delle abitazioni a Genova ha registrato una flessione del 22% tra il 1998 e il 2024, rendendo la città più competitiva sul fronte dei prezzi rispetto ad altri grandi centri italiani. Tengono meglio le zone residenziali e gli immobili di pregio, soprattutto quelli con vista mare, terrazzi o box.

Domanda orientata verso case più grandi

In Liguria oltre la metà delle compravendite riguarda quadrilocali e cinque locali (55%), mentre nel resto d’Italia prevalgono i trilocali. Il dato riflette la ricerca di spazi più ampi, spesso a costi ancora sostenibili, e l’attrattività della regione anche come meta per seconde case.

Mutui e riqualificazione

Il mercato del credito conferma questa tendenza. A Genova l’8,7% dei mutui è destinato ad acquisto e ristrutturazione, una quota superiore rispetto a città come Milano o Roma, segnale di una forte attenzione alla riqualificazione dell’esistente. Inoltre, nel capoluogo prevale la fascia 25-34 anni, mentre nel resto del Paese dominano gli over 35.

A livello regionale l’età media dei richiedenti è di poco superiore ai 40 anni. Crescono sia la durata dei finanziamenti (circa 24 anni e 4 mesi in media) sia il rapporto tra importo richiesto e valore dell’immobile, che supera il 72%. L’acquisto della prima casa resta la motivazione principale, seguita dalle surroghe.

Imperia in testa per importi

Tra le province, Imperia registra i valori più elevati: l’importo medio richiesto sfiora i 139 mila euro, con immobili acquistati per oltre 221 mila euro in media. Genova presenta invece importi e valori medi più contenuti. Savona si distingue per l’età più alta dei richiedenti, mentre a La Spezia si riscontrano le durate di mutuo più lunghe.

Uno scenario positivo per il 2026

Compravendite in crescita, tempi di vendita contenuti, prezzi ancora competitivi e una domanda sempre più orientata alla qualità rendono la Liguria un territorio attrattivo per il real estate. Le prospettive per la seconda parte dell’anno restano favorevoli, con un mercato improntato alla sostenibilità, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio esistente.

A cosa serve il certificato energetico APE?

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Vendita
APE per la compravendita / Passaggio di proprietà, quando dedidi di vendere o comprare un nuovo immobile, o donarlo


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Locazione
APE che ti serve quando devi affittare e registrare un nuovo contratto di locazione, o per affitto breve                     


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Consulenza immobiliare

Rinnovo APE scaduto
L'APE è scaduto (oltre i 10 anni), oppure la classe energetica dell'immobile è cambiata per nuovi interventi sull'edificio (strutturali, impiantistici, cambio dei dati catastali)


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Fine Lavori
Dopo i lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica, l'APE deve essere depositato in Regione




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Surroga del mutuo
La banca ti richiede l'Attestato APE per questo tipo di pratica o per il Mutuo Green                                                                                                                                                                   
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Rappresentante aziendale

Nuovo edificio
Nuova costruzione, l'APE è richiesto per l'agibilità                                                                                                  


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Casa moderna e minimalista

Certificazione Energetica APE : Cos'è

La certificazione energetica degli edifici fornisce una valutazione chiara e trasparente della loro efficienza energetica attraverso un sistema standardizzato di classificazione. Serve a:

  • Informare sulla qualità energetica degli immobili;

  • Promuovere l'efficienza energetica mediante metodologie di calcolo standardizzate.

APE: Normativa e Linee Guida

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento redatto da un tecnico abilitato, a seguito di un sopralluogo, che descrive le caratteristiche energetiche dell'immobile, come isolamento termico e consumi.

È obbligatorio in caso di vendita, affitto di edifici interi e ristrutturazioni importanti. Deve essere allegato al contratto e registrato nei catasti energetici regionali.

Dal 1° ottobre 2015 sono in vigore le nuove linee guida nazionali che stabiliscono:

  • Il nuovo formato dell'APE;

  • Modelli standard per annunci immobiliari;

  • Un sistema informativo unico nazionale (SIAPE).

Contenuti dell'APE

L'APE, valido su tutto il territorio nazionale, include:

  • Prestazione energetica globale (energia primaria totale e non rinnovabile);

  • Classe energetica (da A4 a G);

  • Indici di prestazione termica;

  • Emissioni di CO2;

  • Energia consumata per vettore energetico;

  • Raccomandazioni per migliorare l'efficienza;

  • Efficienza degli impianti e quantità di energia esportata.

Differenza tra APE e AQE

  • APE: indica la classe energetica e i consumi, utile per migliorare l'efficienza;

  • AQE: certifica la conformità degli interventi eseguiti ai requisiti energetici.

Quando e da chi deve essere redatto l'APE

Valido 10 anni, è redatto da professionisti accreditati (DPR 75/2013). Alcune Regioni hanno un registro consultabile online degli esperti abilitati.

È obbligatorio per:

  • Nuove costruzioni e ricostruzioni;

  • Vendite e nuovi affitti;

  • Ristrutturazioni rilevanti;

  • Accesso a Superbonus ed Ecobonus;

  • Annunci immobiliari e incentivi GSE.

APE in Diverse Situazioni

  • Vendita: obbligo di consegna al nuovo proprietario;

  • Affitto: obbligo di dichiarazione dell’inquilino sull’avvenuta ricezione;

  • Annunci: obbligo di indicare la classe energetica;

  • Ristrutturazioni: richiesto per legge;

  • Donazioni: raccomandato;

  • Edifici pubblici >250 m²: obbligo di esposizione se >500 m².

Casi Specifici per gli APE

  • Se l'immobile ha due unità distinte, servono due APE.

  • L'APE convenzionale, richiesto per il Superbonus 110%, riguarda l'intero edificio.

Controlli e Trasmissione degli APE

Controlli a cura di ENEA, Regioni, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate. Il tecnico trasmette l'APE entro 15 giorni alla Regione/Provincia, che lo registra e invia i dati al SIAPE.

Aggiornamento dell'APE

Va aggiornato in caso di interventi che modificano la classe energetica:

  • Nuovi infissi, caldaie, pompe di calore, impianti fotovoltaici;

  • Cappotti termici, isolamento tetti e vespai, VMC, cronotermostati.​

​​​​Costo dell'APE e responsabilità

Il costo varia secondo il tipo di immobile e complessità dell’intervento. È a carico del proprietario, ma può essere richiesto anche da terzi con sua autorizzazione.

Sanzioni per chi non possiede l'APE

La mancata redazione o consegna dell'APE comporta, per il proprietario dell'immobile, sanzioni da 1.000 a 4.000 euro, ridotte per locazioni brevi.

APE: Nuove Direttive Europee

Con la Direttiva EPBD, l'APE resterà lo strumento base per misurare i consumi energetici. Sarà introdotto un nuovo modello entro 2 anni dall’entrata in vigore della direttiva "case green".

APE Convenzionale

Obbligatorio per edifici con più unità (es. condomini) che richiedono il Superbonus 110%. Riassume i dati degli APE delle singole unità. Non ha valore legale, ma serve per dimostrare il miglioramento energetico globale.

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