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L’Attestato di Prestazione Energetica APE nei Contratti di Vendita e Trasferimento Immobiliare

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti di compravendita e, più in generale, anche a quelli di locazione.

In particolare, il secondo comma della disposizione stabilisce che, in caso di vendita o trasferimento a titolo gratuito di un immobile, il proprietario è tenuto a:

  • Dotarsi dell’APE e renderlo disponibile già al momento della messa in vendita o della disponibilità dell’immobile;

  • Mettere a disposizione l’APE al potenziale acquirente o nuovo locatario all’inizio delle trattative;

  • Consegnare l’APE al termine delle trattative (obbligo di consegna).

Inoltre, il terzo comma dell’art. 6 prevede che, nei contratti di compravendita e negli atti di trasferimento a titolo oneroso (nonché nei contratti di locazione soggetti a registrazione), sia inserita una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiari di aver ricevuto l’informativa e la documentazione, compreso l’APE (obbligo di informativa).

Come anticipato, una copia dell’APE deve essere allegata al contratto (obbligo di allegazione).

Il rispetto di tali obblighi è soggetto a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Copie conformi dell’Attestato di Prestazione Energetica

L’obbligo di allegazione implica che il notaio debba informare le parti dell’obbligo di presentare l’APE in sede di stipula. Il venditore deve fornire due esemplari dell’APE firmati dal tecnico: uno per l’allegazione all’atto notarile e uno per la consegna all’acquirente. L’originale può essere sostituito da una copia conforme certificata dal notaio, previa verifica della firma digitale del tecnico certificatore. Nell’atto, l’acquirente dovrà dichiarare di aver ricevuto non solo l’APE, ma anche la relativa documentazione tecnica (come i libretti degli impianti), necessaria per valutare la validità dell’attestato. Il tecnico incaricato dell’APE, una volta completato l’attestato, lo trasmette digitalmente alla Regione competente. Entro 15 giorni dal deposito, il tecnico può estrarne una copia e firmarla, consegnandola al proprietario. Solo dopo questo deposito l’APE può essere utilizzato in forma cartacea.

Obbligo di allegazione dell’APE

L’obbligo di allegazione si applica nei seguenti casi:

  • Vendita di immobili;

  • Atti di trasferimento a titolo oneroso.

Non è invece richiesto per:

  • Donazioni;

  • Atti tra vivi o mortis causa aventi ad oggetto trasferimenti a titolo gratuito.

Tuttavia, anche per questi ultimi, permane l’obbligo di dotarsi dell’APE, pur in assenza di sanzioni in caso di mancata dotazione.

Casi di esenzione dalla dotazione dell’APE

Non è necessario dotare dell’APE i seguenti immobili ai fini della vendita:

  • Fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 mq;

  • Fabbricati industriali o artigianali climatizzati solo per esigenze produttive;

  • Fabbricati agricoli non residenziali privi di impianti di climatizzazione;

  • Box, cantine, autorimesse, depositi;

  • Ruderi e, in taluni casi, fabbricati in costruzione, purché ne sia fatta menzione nell’atto;

  • Immobili dichiarati inagibili dal Comune;

  • Edifici destinati a luoghi di culto.

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Omessa allegazione e sanzioni

In caso di omessa allegazione dell’APE o di mancata dichiarazione nei contratti, quando richieste, le parti sono soggette in solido al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (importo ridotto nei contratti di locazione).

Tale sanzione non esonera dall’obbligo di trasmissione dell’APE alla Regione o Provincia autonoma competente entro 45 giorni.

 

Chi deve far redigere Il Certificato  Energetico APE per il Rogito Notarile?​

In Italia, di solito è il proprietario dell'immobile a dover sostenere i costi per ottenere il certificato energetico APE (Attestato di Prestazione Energetica). È una responsabilità del proprietario dell'edificio garantire che sia eseguita l'analisi energetica necessaria e che venga redatto il certificato. Questo certificato deve essere reso disponibile agli acquirenti o agli inquilini potenziali ogni volta che viene messo in vendita o affittato un immobile. Quindi, il proprietario dell'immobile è solitamente tenuto a coprire i costi per il servizio di un tecnico certificatore energetico e per il rilascio del certificato energetico APE. Tuttavia, i dettagli specifici e le pratiche di pagamento possono variare a seconda delle situazioni e delle trattative tra le parti coinvolte.

Case in edifici ristrutturati: bonus incluso nel rogito anche nel 2026

Anche nel 2026 sarà possibile ottenere un bonus fiscale acquistando immobili situati in edifici completamente ristrutturati, con detrazioni incluse direttamente nel rogito. Questo incentivo riguarda interventi di recupero edilizio effettuati da imprese o cooperative e rappresenta un aspetto importante anche in ottica di miglioramento della classe energetica e della prestazione energetica degli edifici.

Per accedere al bonus, l’immobile deve far parte di un fabbricato oggetto di ristrutturazione integrale (non singole unità), spesso accompagnata da interventi che incidono sull’efficienza energetica e quindi sulla futura certificazione energetica APE. L’impresa deve vendere entro 18 mesi dalla fine lavori.

La detrazione spetta all’acquirente (anche per usufrutto o nuda proprietà) ed è calcolata su una quota del prezzo di acquisto (25%), con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Le percentuali sono:

  • 50% (prima casa) o 36% fino al 2026

  • Riduzione dal 2027

  • Dal 2028 prevista aliquota unica al 30%

Le somme vengono recuperate in 10 anni. Non è necessario il bonifico parlante, ma eventuali acconti devono essere registrati correttamente.

Il bonus è cumulabile con altri incentivi, come il sismabonus, e non è influenzato da eventuali ecobonus già utilizzati dall’impresa. Questo rende particolarmente interessanti gli immobili riqualificati anche sotto il profilo della classe energetica elevata (A o B), sempre più richiesti nel mercato immobiliare.

In sintesi, acquistare immobili ristrutturati consente non solo un vantaggio fiscale, ma anche un miglioramento della qualità energetica dell’edificio, certificata tramite APE, con benefici in termini di consumi, valore dell’immobile e sostenibilità.

Riforma sulle donazioni immobiliari: quali novità per le detrazioni fiscali?

Ecco le novità introdotte dalla riforma sulle donazioni immobiliari per le detrazioni fiscali residue. Anche se la normativa non modifica direttamente i bonus edilizi, il tema è rilevante per immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica e miglioramento della classe energetica certificata tramite APE.

In caso di donazione, le detrazioni fiscali non ancora utilizzate (ad esempio legate a lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico) si trasferiscono automaticamente al donatario, salvo diversa indicazione nell’atto notarile. Questo vale anche per interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio, aumentando il valore dell’immobile.

L’atto può stabilire tre possibilità:

  • detrazioni mantenute dal donante

  • detrazioni trasferite al donatario

  • detrazioni suddivise tra le parti

Se non specificato, il trasferimento è automatico e completo.

Nel caso di donazione a più soggetti (ad esempio più eredi), le detrazioni vengono ripartite in base alle quote di proprietà. Questo è particolarmente rilevante per immobili con classe energetica migliorata grazie a lavori incentivati (es. ecobonus), dove ogni beneficiario continua a usufruire della propria quota di detrazione.

Un punto critico riguarda le donazioni parziali: secondo l’Agenzia delle Entrate, il trasferimento delle detrazioni non è sempre ammesso se il donante mantiene una quota dell’immobile. Tuttavia, se la proprietà viene trasferita completamente, le detrazioni passano regolarmente ai nuovi proprietari, analogamente a quanto avviene nelle successioni.

In sintesi, nelle donazioni immobiliari le detrazioni fiscali – spesso legate anche a interventi di efficienza energetica e certificazione APE – seguono l’immobile, contribuendo a mantenerne il valore e i benefici fiscali anche per i nuovi proprietari.

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