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La certificazione energetica APE nel Rogito Notarile
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Attestato di Prestazione Energetica APE per Compravendita, Locazione, Fine Lavori (ristrutturazione e riqualificazione), Nuove Costruzioni, Surroga del Mutuo, Mutuo Green, Rinnovo APE Scaduto. Valuta se rientri almeno in classe D ed evita i costi esorbitanti di una ristrutturazione per il Decreto Case Green. Dall'ordine alla consegna dell'Attestato trasmesso in Regione.

L’Attestato di Prestazione Energetica APE nei Contratti di Vendita e Trasferimento Immobiliare
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti di compravendita e, più in generale, anche a quelli di locazione.
In particolare, il secondo comma della disposizione stabilisce che, in caso di vendita o trasferimento a titolo gratuito di un immobile, il proprietario è tenuto a:
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Dotarsi dell’APE e renderlo disponibile già al momento della messa in vendita o della disponibilità dell’immobile;
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Mettere a disposizione l’APE al potenziale acquirente o nuovo locatario all’inizio delle trattative;
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Consegnare l’APE al termine delle trattative (obbligo di consegna).
Inoltre, il terzo comma dell’art. 6 prevede che, nei contratti di compravendita e negli atti di trasferimento a titolo oneroso (nonché nei contratti di locazione soggetti a registrazione), sia inserita una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiari di aver ricevuto l’informativa e la documentazione, compreso l’APE (obbligo di informativa).
Come anticipato, una copia dell’APE deve essere allegata al contratto (obbligo di allegazione).
Il rispetto di tali obblighi è soggetto a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Copie conformi dell’Attestato di Prestazione Energetica
L’obbligo di allegazione implica che il notaio debba informare le parti dell’obbligo di presentare l’APE in sede di stipula. Il venditore deve fornire due esemplari dell’APE firmati dal tecnico: uno per l’allegazione all’atto notarile e uno per la consegna all’acquirente. L’originale può essere sostituito da una copia conforme certificata dal notaio, previa verifica della firma digitale del tecnico certificatore. Nell’atto, l’acquirente dovrà dichiarare di aver ricevuto non solo l’APE, ma anche la relativa documentazione tecnica (come i libretti degli impianti), necessaria per valutare la validità dell’attestato. Il tecnico incaricato dell’APE, una volta completato l’attestato, lo trasmette digitalmente alla Regione competente. Entro 15 giorni dal deposito, il tecnico può estrarne una copia e firmarla, consegnandola al proprietario. Solo dopo questo deposito l’APE può essere utilizzato in forma cartacea.
Obbligo di allegazione dell’APE
L’obbligo di allegazione si applica nei seguenti casi:
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Vendita di immobili;
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Atti di trasferimento a titolo oneroso.
Non è invece richiesto per:
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Donazioni;
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Atti tra vivi o mortis causa aventi ad oggetto trasferimenti a titolo gratuito.
Tuttavia, anche per questi ultimi, permane l’obbligo di dotarsi dell’APE, pur in assenza di sanzioni in caso di mancata dotazione.
Casi di esenzione dalla dotazione dell’APE
Non è necessario dotare dell’APE i seguenti immobili ai fini della vendita:
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Fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 mq;
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Fabbricati industriali o artigianali climatizzati solo per esigenze produttive;
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Fabbricati agricoli non residenziali privi di impianti di climatizzazione;
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Box, cantine, autorimesse, depositi;
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Ruderi e, in taluni casi, fabbricati in costruzione, purché ne sia fatta menzione nell’atto;
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Immobili dichiarati inagibili dal Comune;
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Edifici destinati a luoghi di culto.
Omessa allegazione e sanzioni
In caso di omessa allegazione dell’APE o di mancata dichiarazione nei contratti, quando richieste, le parti sono soggette in solido al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (importo ridotto nei contratti di locazione).
Tale sanzione non esonera dall’obbligo di trasmissione dell’APE alla Regione o Provincia autonoma competente entro 45 giorni.
Chi deve far redigere Il Certificato Energetico APE per il Rogito Notarile?
In Italia, di solito è il proprietario dell'immobile a dover sostenere i costi per ottenere il certificato energetico APE (Attestato di Prestazione Energetica). È una responsabilità del proprietario dell'edificio garantire che sia eseguita l'analisi energetica necessaria e che venga redatto il certificato. Questo certificato deve essere reso disponibile agli acquirenti o agli inquilini potenziali ogni volta che viene messo in vendita o affittato un immobile. Quindi, il proprietario dell'immobile è solitamente tenuto a coprire i costi per il servizio di un tecnico certificatore energetico e per il rilascio del certificato energetico APE. Tuttavia, i dettagli specifici e le pratiche di pagamento possono variare a seconda delle situazioni e delle trattative tra le parti coinvolte.




































































































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