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Regione TOSCANA: la trasmissione telematica dell’attestato APE adesso e’ obbligatoria

Aggiornamento: 1 apr


Dal 18/02/2019 gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) della Regione Toscana possono essere trasmessi esclusivamente tramite il portale SIERT (Sistema Informativo Efficienza Energetica Regione Toscana). A stabilirlo il D. Dirig. Toscana n. 1963/2019 pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2019, Parte II.




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Con l’art. 23-bis, inoltre, la Regione istituisce un “Sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, di seguito indicato come Sistema di Riconoscimento”. Il Sistema di Riconoscimento, gestito nell’ambito del SIERT, è costituito da appositi elenchi contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di ispezione d egli impianti termici. Tali elenchi sono pubblicamente consultabili nell’apposita sezione del portale web del SIERT. Ai sensi dell’art. 23-bis, l’APE è trasmesso dai certificatori alla Regione attraverso il SIERT, istituito con l’art.23-ter. Sulla base dei riferimenti normativi sopra riportati, è stato predisposto il modulo APE del SIERT. La piattaforma è raggiungibile al link: https://www.siert.regione.toscana.it/ape/views/login.php attraverso il quale ci si potrà registrare al sistema o accedere alla propria area personale. Attualmente l’accesso al sistema avviene tramite username e password, ma nei prossimi sviluppi del Sistema Informativo, ai sensi dell’art.23 c.2 della LR 39/2005, l’accesso sarà assicurato attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione e accesso prevista dalla LR 1/2004. Nel modulo APE l’utente è identificato dal proprio codice fiscale e può registrarsi al Sistema con più profili; ogni utente potrà poi scegliere con quale profilo accedere di volta in volta al Sistema. Ogni profilo si differenzia per funzionalità e permessi.

Il Decreto stabilisce altresì che l'attestato trasmesso deve, a pena d'invalidità: - contenere il codice identificativo generato dallo stesso modulo APE del SIERT; - essere firmato digitalmente dal tecnico incaricato

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