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Come cambia il Bonus barriere architettoniche al 75%

Aggiornamento: 1 apr

Attorno al bonus barriere del 75% si è eretto un muro di requisiti e vincoli, stabilito dal decreto legge "salva-spese" (212/23) e ancora invariato dopo il voto della Camera sulla legge di conversione. Attualmente, il provvedimento è in attesa di approvazione al Senato, programmato per oggi 20 febbraio.



Con la fine del superbonus al 110%, si conclude anche il periodo del bonus ampio per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.


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A partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, l'agevolazione al 75% è limitata agli interventi riguardanti scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non sono più ammissibili il cambio degli infissi o il rifacimento dei servizi igienici, due interventi per i quali il bonus era stato ampiamente utilizzato negli ultimi mesi.

Dalla stessa data, non sono più incentivati gli interventi di automazione degli impianti, e viene richiesta l'asseverazione di un tecnico che certifichi il rispetto dei requisiti fissati dal Dm 236 del 1989. In molti casi, l'asseverazione era già richiesta da Caf e commercialisti prima di concedere l'agevolazione.

Secondo le analisi del Caf Acli basate sulle dichiarazioni reddituali del 2023, la spesa media agevolata è di 6.406 euro per condomini e singoli proprietari, con una rata annua di bonus di 961 euro.


UNA VERA E PROPRIA STRETTA SULLA MISURA


Per le spese sostenute dal 1° gennaio di quest'anno, viene limitata la possibilità di sfruttare l'agevolazione tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura, prima concessi senza vincoli. Attualmente, solo condomini a prevalente destinazione residenziale e persone fisiche che rispettano determinati requisiti possono trasferire il credito.

Il Parlamento non è riuscito ad allentare la stretta, ma un ordine del giorno impegna il Governo a "tutelare maggiormente" le famiglie con un disabile grave accertato.

Per persone fisiche e amministratori di condominio, la spesa si considera "sostenuta" al momento del bonifico parlante, mentre le imprese sono penalizzate in base al criterio di competenza.

Con la speranza di un correttivo da parte del Parlamento sfumata, molti proprietari si trovano a capire il destino dei lavori già avviati o programmati ma non ancora conclusi.

Il decreto "salva-spese" prevede un regime cuscinetto, legato al momento in cui la persona fisica o l'amministratore di condominio ha prenotato la vecchia versione più generosa del bonus barriere, entro il 29 dicembre 2023. Chi ha presentato il titolo abilitativo per i lavori in quella data può continuare a utilizzare l'agevolazione come se il decreto "salva-spese" non fosse mai stato introdotto.

Tuttavia, diversi interventi agevolati ricadono nell'attività edilizia libera, come il cambio delle finestre o il rifacimento del bagno in molti Comuni. In caso di mancata richiesta del titolo abilitativo, è necessario aver comunque iniziato i lavori, dimostrando la partenza del cantiere nei termini prestabiliti, ad esempio tramite la denuncia d'inizio lavori alla Asl.

La scappatoia prevista dal decreto è aver stipulato un accordo vincolante con il fornitore e aver versato un acconto entro il 29 dicembre. Tuttavia, chi ha firmato un contratto contando sul bonus al 75%, ma non ha pagato entro i termini, rimane scoperto. Inoltre, se l'intesa con il fornitore prevedeva uno sconto in fattura, questa opzione è ora inattuabile.


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