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Pratiche Edilizie e Catastali: a cosa servono e perché sono obbligatorie

Le pratiche edilizie e catastali sono documenti tecnici e amministrativi indispensabili per garantire che un immobile sia conforme alle normative urbanistiche, edilizie e fiscali vigenti. Sono richieste per eseguire lavori, regolarizzare situazioni esistenti, vendere un immobile o accedere a benefici fiscali.

Affidarsi a tecnici qualificati è fondamentale per evitare sanzioni, blocchi delle compravendite e problemi legali.

Pratiche Edilizie: quando servono e perché sono richieste

Le pratiche edilizie sono necessarie ogni volta che si eseguono lavori su un immobile.

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Serve per interventi più rilevanti, come ristrutturazioni importanti o modifiche strutturali.
È richiesta dal Comune per verificare che i lavori rispettino le normative urbanistiche e di sicurezza.

CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

Obbligatoria per lavori di manutenzione straordinaria (es. modifiche interne, spostamento tramezzi).
Un tecnico assevera che l’intervento è conforme alle leggi.

CIL (Comunicazione Inizio Lavori)

Utilizzata per interventi minori di edilizia libera.
Serve a comunicare ufficialmente l’avvio dei lavori.

Perché sono richieste?
Per garantire sicurezza, rispetto delle norme edilizie e controllo del territorio da parte del Comune.

Pratiche Catastali: a cosa servono

Le pratiche catastali servono ad aggiornare i dati dell’immobile presso il Catasto, rendendoli coerenti con lo stato reale.

Aggiornamento catastale

Necessario dopo lavori o modifiche interne per allineare planimetrie e dati.

Accatastamento DOCFA

Serve per registrare nuovi immobili o modifiche importanti al Catasto.

Correzione dati catastali

Permette di correggere errori su intestazioni, superfici o dati tecnici.

Voltura catastale

Obbligatoria in caso di compravendita, successione o trasferimento di proprietà.

Perché sono richieste?
Per garantire la corretta identificazione fiscale dell’immobile e permettere atti come vendita, successione o mutuo.

Conformità Catastale e Urbanistica

La conformità catastale e urbanistica è fondamentale per vendere o regolarizzare un immobile.

  • Verifica che lo stato reale corrisponda ai documenti depositati

  • Evita blocchi durante compravendite

  • È obbligatoria per legge in molti casi

Senza conformità, un immobile può risultare non vendibile.

Cambio di Destinazione d’Uso

Serve quando si modifica la funzione dell’immobile (es. da ufficio ad abitazione).

È richiesto per:

  • adeguare l’immobile alle norme urbanistiche

  • aggiornare il Catasto

  • evitare sanzioni

Pratiche ENEA

Le pratiche ENEA sono obbligatorie per interventi di efficientamento energetico che beneficiano di detrazioni fiscali.

Servono per:

  • accedere a bonus fiscali

  • certificare il miglioramento energetico

  • evitare la perdita delle detrazioni

Asseverazione tecnica

Documento in cui il tecnico certifica la conformità di un intervento o di un immobile.

Perizia immobiliare

Valutazione tecnica ed economica dell’immobile.

Sono richieste per:

  • pratiche edilizie

  • bonus fiscali

  • mutui e compravendite

Perché affidarsi a un tecnico qualificato

Gestire correttamente le pratiche edilizie e catastali significa:

  • evitare sanzioni amministrative

  • ridurre i tempi burocratici

  • garantire la regolarità dell’immobile

  • aumentare il valore della proprietà

CILA e SCIA: non è prevista un’“accettazione” del Comune
Ci si chiede se, in caso di interventi edilizi realizzati tramite CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), e in presenza di dubbi sulla corretta qualificazione dell’intervento e sul titolo abilitativo da utilizzare, sia possibile o opportuno richiedere al Comune un atto formale a tutela del committente. In particolare, ci si domanda se l’amministrazione comunale possa rilasciare un’attestazione o una comunicazione ufficiale che confermi l’avvenuto controllo della pratica e l’assenza di criticità, oppure se ciò sia possibile solo nel caso della SCIA, considerando che la CILA è una semplice comunicazione di inizio lavori.​

Per quanto riguarda la SCIA, non è previsto un atto formale di “non ostatività” preventiva da parte del Comune. Tuttavia, se trascorrono i termini senza che l’amministrazione adotti provvedimenti di blocco, l’intervento si considera legittimo e quindi definitivamente assentito. Eventuali interventi successivi del Comune sono possibili solo nei casi di autotutela. A maggior ragione, questo vale per la CILA: trattandosi di una semplice comunicazione di inizio lavori, non è previsto alcun atto espresso di “accettazione” o di “non ostatività”. La tutela del committente si basa sull’asseverazione del tecnico abilitato e sulla possibilità di impugnare eventuali provvedimenti negativi. Il Comune mantiene comunque poteri di controllo successivo, intervenendo solo in presenza di abusi o irregolarità.

Pertanto, in caso di dubbi sulla corretta qualificazione dell’intervento edilizio, non è possibile richiedere un atto preventivo di “non ostatività” per la CILA. L’amministrazione interviene solo successivamente, se rileva problemi. Resta fermo che possono esserci eventuali diverse disposizioni a livello regionale o locale.

CILA, SCIA e DOCFA non veritieri: rischio di “falso ideologico”

CILA, SCIA, PreGeo e DOCFA sono comunicazioni alla Pubblica Amministrazione con valore di autocertificazione. Se i dati dichiarati non sono veri, possono esserci conseguenze penali. In particolare, si può configurare il reato di falso ideologico, cioè l’attestazione di fatti non veritieri in atti ufficiali. Le responsabilità possono ricadere sia sul tecnico che assevera sia su chi rende dichiarazioni false, a seconda dei casi.

RIferimento normativo DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Le comunicazioni citate, pur avendo finalità diverse, sono generalmente compilate tramite moduli che includono dichiarazioni sostitutive di certificazione. Queste dichiarazioni comportano le responsabilità previste dal DPR 445/2000, che all’articolo 76 richiama le norme penali in caso di falsità. Secondo la giurisprudenza (Cassazione n. 377/2000), le dichiarazioni non veritiere possono integrare il reato di falso ideologico (art. 483 Codice penale), cioè quando un privato attesta il falso in un atto destinato alla Pubblica Amministrazione, anche se non è sempre pacifico che tali comunicazioni abbiano questa natura. Va inoltre considerato che le autocertificazioni sono utilizzate perché le amministrazioni spesso non effettuano direttamente i controlli che sarebbero tenute a fare (art. 43 DPR 445/2000). Questo si basa sul principio “once only”: cittadini e imprese devono fornire i dati una sola volta, mentre le amministrazioni dovrebbero

scambiarseli tra loro.

Installazione climatizzatore in immobile senza riscaldamento: qualificazione e detrazione
L’installazione di un climatizzatore con funzione sia di raffrescamento che di riscaldamento (pompa di calore) in un immobile privo di impianto termico è generalmente considerata manutenzione straordinaria.

Dal punto di vista edilizio:

  • l’intervento è normalmente realizzabile con CILA (o attività libera, a seconda dei casi e dei regolamenti locali);

  • occorre verificare eventuali vincoli previsti dal PGT o norme locali, soprattutto per l’unità esterna.

Dal punto di vista fiscale:

  • l’intervento può beneficiare della detrazione del 50% (bonus ristrutturazioni) in 10 anni;

  • in alcuni casi può rientrare anche nell’ecobonus, se vengono rispettati specifici requisiti tecnici.

Normativa di riferimento:

  • art. 3, comma 1, lett. b), Dpr 380/2001 (manutenzione straordinaria)

  • art. 16-bis del TUIR (bonus ristrutturazioni 50%)

  • D.Lgs. 192/2005 (efficienza energetica, se applicabile)

In sintesi, l’intervento è generalmente agevolabile al 50% e qualificabile come manutenzione straordinaria, previa verifica delle eventuali regole comunali e dei requisiti tecnici.

Riferimenti normativi – climatizzatore e detrazione 50%

L’installazione di un climatizzatore con pompa di calore (raffrescamento e riscaldamento) in un’abitazione senza impianto termico è considerata manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. d, Dpr 380/2001).

Dal punto di vista edilizio:

  • in genere rientra in edilizia libera, quindi non serve un titolo abilitativo;

  • è sufficiente una dichiarazione sostitutiva che attesti che l’intervento non richiede autorizzazioni, da conservare;

  • se l’immobile è soggetto a vincoli o regolamenti locali specifici, può essere richiesta una SCIA o altro titolo.

Dal punto di vista fiscale:

  • l’intervento dà diritto alla detrazione del 50% (art. 16-bis TUIR), da ripartire in 10 anni;

  • la proroga dell’agevolazione è prevista dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021).

Per ottenere la detrazione:

  • i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante;

  • va indicato il codice fiscale del beneficiario e il riferimento normativo (art. 16-bis TUIR).

In sintesi, l’intervento è generalmente in edilizia libera e consente di accedere al bonus ristrutturazioni al 50%, salvo verifiche su eventuali vincoli locali.

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Acquisto casa: cosa fare se ci sono dei vizi nell’immobile

L’acquisto di un immobile richiede verifiche approfondite sotto il profilo legale, edilizio ed energetico (APE, prestazione energetica, impianti). Dopo il rogito, possono emergere vizi occulti, cioè difetti non visibili né rilevabili con normale diligenza, come problemi strutturali o carenze di isolamento termico e umidità, aspetti rilevanti anche per la classe energetica dell’edificio.

Secondo l’art. 1490 c.c., il venditore deve garantire che l’immobile sia privo di vizi che ne riducano il valore o l’idoneità d’uso, inclusi difetti che incidono su efficienza energetica, dispersioni termiche o non conformità degli impianti. La garanzia non vale se i difetti erano noti o facilmente riconoscibili (art. 1491 c.c.).

L’acquirente può:

  • chiedere la risoluzione del contratto, oppure

  • ottenere una riduzione del prezzo, anche in relazione ai costi di riqualificazione energetica (es. interventi su cappotto termico, infissi, impianti).

Può inoltre richiedere il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).

Dal punto di vista temporale:

  • il vizio va denunciato entro 8 giorni dalla scoperta

  • l’azione si prescrive entro 1 anno dalla consegna (art. 1495 c.c.)

In caso di gravi difetti strutturali (anche con impatto su sicurezza ed efficienza energetica globale dell’edificio), si applica la responsabilità decennale del costruttore (art. 1669 c.c.).

Detrazioni fiscali per l’acquisto immobiliare: aliquote e requisiti per il 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le detrazioni fiscali per l’acquisto di immobili, mantenendo la struttura dei bonus (bonus casa acquisti e sismabonus acquisti) ma introducendo una modulazione delle aliquote in base alla destinazione d’uso dell’immobile.

Le aliquote previste sono:

  • 50% (aliquota maggiorata): applicabile solo se l’immobile viene destinato ad abitazione principale entro i termini della dichiarazione dei redditi. Questa condizione è rilevante anche per immobili con migliori prestazioni energetiche e interventi di riqualificazione energetica.

  • 36% (aliquota ordinaria): applicata quando l’immobile non viene adibito a residenza principale.

Lo stesso principio vale per le pertinenze (es. box auto): l’aliquota del 50% è riconosciuta solo se anche l’immobile principale è destinato ad abitazione principale, altrimenti si applica il 36%.

Queste agevolazioni si inseriscono nel sistema dei bonus edilizi, che possono riguardare anche immobili oggetto di interventi di efficientamento energetico, miglioramento della classe energetica e adeguamento degli impianti termici.

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Le agevolazioni a rischio per precedenti abusi edilizi

La presenza di abusi edilizi preesistenti può comportare la perdita totale o parziale delle detrazioni fiscali (50%), anche se tali abusi non riguardano direttamente i lavori agevolati. Questo vale sia per interventi su parti comuni condominiali sia su singole unità immobiliari.

A differenza del Superbonus (che con la CILAS “tollerava” alcune irregolarità), per i bonus ordinari (art. 16-bis TUIR) si applica l’art. 49 del DPR 380/2001:
gli immobili con irregolarità urbanistiche (es. difformità su volumetria, altezze, superfici o destinazione d’uso) non possono accedere alle agevolazioni fiscali.

La giurisprudenza conferma che anche interventi minimi su immobili abusivi sono considerati prosecuzione dell’illecito, quindi non agevolabili.
Di conseguenza, la regolarità edilizia e urbanistica è un requisito fondamentale per accedere ai bonus, inclusi quelli legati a interventi di riqualificazione energetica.

Nel dettaglio:

  • Abusi nelle singole unità → incidono sulla detrazione del singolo proprietario

  • Abusi sulle parti comuni → possono compromettere le detrazioni condominiali

Tuttavia, è possibile recuperare le agevolazioni tramite:

  • Sanatoria edilizia (permesso in sanatoria) → elimina la decadenza dei benefici

  • SCIA in sanatoria, se sussiste la doppia conformità urbanistica

Una volta regolarizzato l’immobile, si può nuovamente accedere alle detrazioni, anche per interventi su efficienza energetica e miglioramento della classe energetica.

Immobile senza requisiti di vendibilità? Quando è giuridicamente possibile la rinuncia alla proprietà

La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale con cui il proprietario rinuncia al bene, che diventa “vacante” e viene acquisito automaticamente dallo Stato (art. 827 c.c.).

La Legge di Bilancio 2026 ha però introdotto un vincolo fondamentale:
l’atto è nullo se non è accompagnato da documentazione che attesti la conformità dell’immobile alla normativa vigente, in particolare sotto il profilo:

  • urbanistico-edilizio

  • ambientale

  • sismico

Questa condizione rende la rinuncia praticabile solo per immobili sostanzialmente regolari.

I tre ambiti di conformità

  1. Urbanistica ed edilizia
    Verifica dello stato legittimo (titoli edilizi, eventuali abusi, difformità).
    In presenza di irregolarità non sanabili, la rinuncia non è possibile.

  2. Ambientale
    Controllo di contaminazioni, amianto, rifiuti o criticità del suolo.

  3. Sismica
    Verifica della sicurezza strutturale e assenza di pericoli per l’incolumità.

Aspetti operativi

  • Serve atto notarile con relazione tecnica asseverata

  • È necessaria la trascrizione nei registri immobiliari

  • Tecnico, notaio e consulente fiscale devono coordinarsi

  • La rinuncia non elimina debiti o responsabilità pregresse

Aspetti fiscali

  • IMU dovuta fino alla trascrizione

  • TARI dipende dall’effettivo utilizzo del bene

La rinuncia è oggi uno strumento possibile ma molto limitato:
senza piena regolarità e conformità tecnica, l’atto è nullo. Spesso è necessario valutare alternative (vendita, donazione, regolarizzazione preventiva).

Ecobonus: la relazione ex Legge 10 non è sempre obbligatoria
La relazione ex Legge 10/1991 è un documento tecnico che serve a dimostrare il rispetto dei requisiti energetici degli edifici ed è obbligatoria in molti interventi edilizi (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, impianti, ecc.).

Tuttavia, non è automaticamente richiesta per ottenere l’ecobonus. L’obbligo dipende dal tipo di intervento:

  • Se l’intervento rientra tra quelli per cui la normativa energetica impone la Legge 10, allora la relazione è necessaria anche ai fini dell’ecobonus.

  • Se invece l’intervento non la richiede (es. lavori minori), la relazione non è obbligatoria per accedere alla detrazione.

In altre parole, non esiste un obbligo generale legato all’ecobonus, ma solo quello derivante dalla normativa tecnica sull’intervento edilizio.

Non c’è quindi un unico documento ufficiale che imponga sempre la relazione Legge 10 per l’ecobonus: bisogna verificare caso per caso in base alla tipologia dei lavori.

Riferimento normativo – Ecobonus e relazione Legge 10

La relazione tecnica ex Legge 10/1991 non è sempre obbligatoria per accedere all’ecobonus ordinario (65%).

Secondo l’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, questa relazione è richiesta solo per:

  • nuove costruzioni

  • ristrutturazioni importanti

  • interventi rilevanti sull’involucro e sugli impianti

Per gli interventi minori (come sostituzione della caldaia o isolamento del tetto), non è obbligatoria.

Anche le indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA non includono la relazione Legge 10 tra i documenti necessari per ottenere l’ecobonus.

I principali documenti richiesti sono:

  • titolo edilizio (es. SCIA, se necessario)

  • bonifici parlanti

  • APE (quando previsto)

  • asseverazione del tecnico

  • pratica ENEA da inviare entro 90 giorni dalla fine lavori

Apertura di una finestra: serve la SCIA
L’apertura di una nuova finestra sulla facciata, anche se approvata dal condominio, rientra tra gli interventi edilizi soggetti a SCIA e non richiede il permesso di costruire, alla luce delle modifiche al Dpr 380/2001.

Questo tipo di intervento è generalmente classificato come manutenzione straordinaria, soprattutto se comporta modifiche ai prospetti senza alterare la volumetria complessiva dell’edificio.

Di conseguenza, è possibile applicare l’IVA agevolata al 10%, a condizione che:

  • l’intervento rientri effettivamente nella manutenzione straordinaria

  • i lavori siano eseguiti su immobili residenziali

  • siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa fiscale

Il fatto che sia necessaria la SCIA non cambia la natura dell’intervento, ma ne conferma l’inquadramento edilizio.

Riferimenti normativi – apertura finestra e IVA

L’apertura di una nuova finestra rientra nella manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, Dpr 380/2001) e richiede la SCIA, non il permesso di costruire.

Dal punto di vista fiscale, trattandosi di lavori su immobili residenziali, si applica l’IVA al 10% (art. 7, legge 488/1999), ma con la regola dei beni significativi (es. infissi, sanitari, rivestimenti).

In particolare:

  • se il valore dei beni significativi non supera il 50% del totale, l’IVA al 10% si applica su tutto;

  • se invece supera il 50%, l’IVA al 10% si applica solo fino al valore della manodopera, mentre la parte eccedente dei beni è al 22%.

La stessa regola vale anche per il rifacimento dei bagni.

È importante che in fattura siano separati i costi di manodopera e beni significativi, per applicare correttamente l’IVA.

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